Aree di Attività

Diritto del Lavoro e Previdenza Sociale

La materia laburista appartiene a quell’area dell’ordinamento nazionale che studia la disciplina degli aspetti attinenti il rapporto di lavoro e tutte le tematiche ad esso collegate, ivi comprese la regolamentazione delle relazioni tra datore di lavoro e lavoratore, quella delle relazioni sindacali (più propriamente oggetto del diritto sindacale , riguardante il fenomeno delle coalizioni professionali e delle loro attività ), quella afferente alle assicurazioni sociali e previdenziali (di cui si occupa il diritto della previdenza e della sicurezza sociale , cd. welfare , che disciplina l’intervento pubblico in favore dei lavoratori per attuare la loro tutela al verificarsi di determinati eventi, quali infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc. ) ed, infine, la disciplina assistenziale (riferibile a quel complesso di erogazioni statali e/o adatti discrezionali della autorità amministrativa indirizzati al sostegno di ogni persona che si trovi in una condizione di bisogno).

È, senza dubbio, uno dei rami del diritto che più direttamente risente dell’influenza della situazione economica generale, occorrendo tradurre in norme (in incessante evoluzione), concetti legislativi ed elaborazioni giurisprudenziali le concezioni ideologiche o statalistiche del sistema di riferimento.

Le competenze maturate nel tempo, sia in ordine alle vicende dei protagonisti del rapporto di lavoro sia con riferimento alla disciplina degli istituti e delle attività, gestiti e svolte direttamente dallo Stato in attuazione di meccanismi di tutela pubblica, consentono ai Partners dello Studio di offrire ampia attività di consulenza e patrocinio idonea a predisporre strategie difensive in favore di soggetti privati oltre che di imprese.

Privacy

Il 25 maggio 2018 è il giorno in cui il nuovo Regolamento UE 2016/679 – GDPR General Data ProtectionRegulation – è divenuto direttamente applicabile in tutti i Paesi dell’Unione Europea. L’Italia, con D.lgs. di adeguamento 10 agosto 2018 n.101 ha radicalmente modificato il vecchio Codice Privacy – Dlgs 196/2003 – che, assieme al decreto di adeguamento, compongono oggi il complesso quadro normativo di protezione dei dati personali che mira a rendere omogeneo ed elevato il livello di protezione degli stessi e a favorire la circolazione degli stessi all’interno dell’Unione Europea. In Italia questo ruolo sarà ancora gestito dal Garante della Privacy.

Il Regolamento 679, ed il relativo decreto, disciplina esclusivamente il trattamento di dati personali, ivi compresi quelli “particolari relativi a persone fisiche non decedute, quindi tutti i trattamenti relativi a persone giuridiche, compresi il nome, la forma della persona giuridica ed i suoi dati di contatto; prevede nuovi limiti al trattamento automatizzato dei dati personali e criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue. Entra in vigore l’obbligo di segnalazione per i casi di violazione dei dati personali (data breach).

Significativi cambiamenti riguardano l’informativa ed il consenso: l’informativa ha forma concisa, trasparente, facilmente accessibile e con un linguaggio semplice; le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi (anche in formato elettronico) e, se richiesto dall’interessato, potrà essere fornita anche oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l’identità dell’interessato (ad esempio attraverso registrazioni). Per quanto attiene il consenso, è valida qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile con la quale l’interessato accetta, con dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. Viene esclusa ogni forma di consenso tacito oppure raccolto attraverso la presentazione di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. Il trattamento effettuato fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarrà comunque legittimo.

Il Regolamento introduce il «diritto all’oblio»: tale è il diritto da parte di un interessato ad ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line, da parte del titolare del trattamento, qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento (i dati trattati solo sulla base del consenso, non più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; i dati sono trattati illecitamente; l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento). Il diritto all’oblio, pertanto, è limitato solo ad alcuni casi specifici (garantire l’esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; tutelare un interesse generale come la salute pubblica; i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche).

Il nuovo Regolamento introduce la portabilità dei dati per favorire una maggiore fluidità del mercato digitale; permette, inoltre, il trasferimento dei dati da un titolare del trattamento ad un altro; consente la variazione del provider di posta elettronica senza perdere i contatti ed i messaggi salvati, salvaguardando il diritto di essere totalmente dimenticato da chi ha raccolto i dati inizialmente. Il Regolamento introduce le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati – Privacy Impact Assessment – nel caso di trattamenti rischiosi e/o quando previsto dal Garante. Per le attività d’impresa plurinazionali, il medesimo Regolamento introduce notevoli semplificazioni concernente la prassi di notificazione all’autorità.

Il corretto approccio al GDPR è certamente quello di comprende la cultura della protezione dei dati come parte integrante dell’intero asset informativo dell’organizzazione, tenuto conto che il livello adeguato di protezione dei dati deve garantire alla stessa, in primo luogo, la tutela nel tempo del proprio brand/della propria immagine aziendale o reputazione e pertanto, la tutela della propria quota di mercato.

Il Regolamento UE 679 introduce la figura del DPO – Data Protection Officer.

Quando è obbligatoria la nomina del D.P.O. ?

I casi, ricorrendo i quali la nomina (rectius, la designazione) è obbligatoria sono dettagliatamente riportati nell’art. 37 del Regolamento. Sono obbligati, in particolare, Autorità pubbliche o organismi pubblici, eccettuate le Autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali.

Le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala, con particolare riferimento alle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo  9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.

Più nel merito, i complessi compiti affidati al DPO sono previsti solo a livello minimale dal regolamento</strong>, potendo quindi il titolare e il responsabile affidarne anche altri compiti.

Nello specifico il DPO dovrà: 

  1. informare e fornire consulenza al titolare ed al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento;
  2. sorvegliare l’osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati;
  3. sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo;
  4. fornire pareri e sorvegliare alla redazione del documento Data Protection Impact Assessment – DPIA;
  5. fungere da punto di contatto e collaborare con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  6. controllare che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate (Data Breach Notification Management).

Il DPO potrà inoltre gestire il registro delle attività di trattamento ex art. 30, sebbene a stretto rigore la specifica conservazione del registro della attività di trattamento ex art. 30 del regolamento europeo resti comunque ad appannaggio del titolare e del responsabile; peraltro, questi compiti sono già previsti da circa quindici anni come rientranti nel ruolo di Data ProtectionOfficer interni alle istituzioni dell’Unione europea (regolamento 2001/45/Ce).

Quali SANZIONI sono previste per le aziende ?

Per quanto attiene alle sanzioni che verranno applicate, ricordiamo che il Titolare e il Responsabile che violino gli obblighi di cui all’art. 37 sono soggetti a sanzioni correttive da parte del Garante Privacy, che vanno dalla semplice ammonizione al divieto assoluto di utilizzo dei dati; sanzioni amministrative pecuniarie fino a €20.000.000 o per le imprese fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. (art. 83, comma 4, lettera a Reg.); nonché a risarcimento del danno non patrimoniale da trattamento illecito dei dati e, infine, a sanzioni penali ex art. 167, 167 bis, 167 ter, 168 e 170 c.p.

Il nostro Studio legale, con un supporto informatico e sulla sicurezza altamente specializzato, si avvale di un team di professionisti esperti ed adeguatamente formati nel settore, in grado di fornire <strong>un servizio completo di ADEGUAMENTO PRIVACY

In particolare, oltre alle figure del DPO (ove necessario), e/o del CONSULENTE PRIVACY che accompagnerà il cliente nei diversi adempimenti necessari (quali informare e fornire consulenza al titolare ed al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti degli obblighi derivanti dal regolamento, sorvegliare l’osservanza del regolamento, nonché delle altre disposizioni europee o di diritto interno in materia di protezione dati, sorvegliare sulle attribuzioni delle responsabilità, sulle attività di sensibilizzazione, formazione e attività di controllo; fornire pareri e sorvegliare alla redazione dei documenti,) si procederà all’offerta di:

  • Un piattaforma di gestione del DPIA in cloud
  • Registrazione sul cloud
  • Analisi presso la Sede principale dei trattamenti dei dati
  • Analisi della sicurezza informatica 
  • Analisi del trattamenti dati
  • Registrazione dei dati di raccolta dall’analisi di consulenza, su piattaforma
  • Redazione DPIA (se necessario)
  • Formazione di un’ora su DPIA e Regolamento UE 2016/679 ai dipendenti/rappresentanti sindacali

Al Cliente, prima del rilascio della versione definitiva, sarà rilasciata una versione “DRAFT” del DPIA, da sottoporre ad approvazione. Le eventuali modifiche richieste dovranno pervenire entro tre giorni dal ricevimento del documento. Sia la versione “DRAFT” che la versione definitiva del DPIA, saranno rilasciate via PEC.

Diritto Sanitario

La cd. Medicina difensiva, richiede un’efficace assistenza dei professionisti del mondo sanitario ed esige la puntuale e accurata conoscenza del “sistema salute”.

Tutti i referenti di area dello Studio Cifalitti, in virtù della loro consolidata esperienza maturata nel corso degli anni nel campo dell’attività di ricerca e della consulenza, sono in grado di offrire assistenza legale ai professionisti e agli utenti del Servizio sanitario nazionale relativamente alle questioni riguardanti la responsabilità civile, penale ed amministrativa legata all’erogazione di prestazioni sanitarie.

Diritto di Famiglia e della Persona

Separazioni e divorzi, sia consensuali che giudiziali; modifica delle condizioni di separazione o divorzio nonché affidamento dei minori, anche nel caso di filiazione naturale, riconoscimento di maternità e paternità naturale.

L’affidamento dei figli naturali, nati quindi al di fuori del matrimonio, è materia di attualità visto che oggi spesso nascono figli da coppie non sposate che convivono senza che vi sia un legame giuridico formale. È opportuno esaminare ogni aspetto che regola la materia sia in ordine al mantenimento che alla potestà genitoriale, alle decisioni per i figli sino agli eventi più tragici come la morte e alla conseguente regolamentazione della successione e dell’eredità. In sintesi:

  • separazioni personali dei coniugi sia consensuali che giudiziali;
  • divorzi sia consensuali che giudiziali;
  • ricorsi per modifica condizioni di separazione e divorzio;
  • affidamento figli minori e modifica delle condizioni sia economiche che di visita;
  • consulenza per figli naturali di genitori non coniugati;
  • riconoscimento e disconoscimento maternità e paternità naturale.

Diritto Civile

Lo Studio Cifalitti offre un’ampia gamma di servizi di consulenza e assistenza legale, sia stragiudiziale sia giudiziale e arbitrale, in materia civile e commerciale destinata essenzialmente a privati, professionisti e piccole-medie imprese.

Grazie alle competenze specialistiche acquisite dai suoi componenti nel settore, lo Studio Cifalittiha maturato una rilevante esperienza in materia di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, legata specialmente al settore medico-sanitario e a quello bancario-assicurativo e degli investimenti, di azioni a tutela della proprietà e dei diritti reali, di contrattualistica interna e internazionale, di recupero crediti nei confronti di privati e pubbliche amministrazioni.

Diritto Penale

Nell’ambito Penale lo Studio Legale Cifalitti fornisce assistenza e difesa in tutti i settori del diritto penale e in particolare nei procedimenti riguardanti:

  • reati contro la persona e il patrimonio
  • reati contro la pubblica amministrazione
  • reati finanziari e societari
  • reati riguardanti gli stupefacenti
  • reati tributari

Il suo team fornisce assistenza giudiziaria in tutti i campi del diritto penale con consulenze e assistenza legale personalizzate. L’attività di consulenza e assistenza nel diritto penale, sia sostanziale sia processuale, è svolta da avvocati esperti e costantemente aggiornati, che sapranno fornire alla clientela tutto il supporto richiesto anche per tutto ciò che riguarda la redazione di atti quali:

  • denunce
  • querele
  • atti di costituzione di parti civile